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Sez. 5, Sentenza n. 14987 del 20/11/2000 (Rv. 541915 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Avviso di accertamento in tema di Iva inerente a crediti antecedenti al fallimento - Notifica anche al fallito - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione diretta dell'atto impositivo - Ammissibilità - Limiti - Oneri incombenti sul curatore.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541915-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE

L'accertamento tributario in materia di Iva, ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare (eventualmente nelle forme dell'ammissione al passivo con riserva), o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile, ad es., nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo - è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24, comma primo e secondo), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa. Ad un tal riguardo, pur in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso, deve ritenersi inoltre: 1) che il curatore non è gravato da un mero onere di informazione nei confronti del fallito, bensì di un vero e proprio obbligo a trasmettergli tutti gli atti relativi a quelle situazioni giuridiche che siano idonee ad incidere, dopo la chiusura del fallimento, nella sua sfera patrimoniale; 2) il termine per impugnare l'atto di accertamento decorre, per quest'ultimo, dal momento in cui l'atto impositivo sia portato a sua conoscenza; 3) la opposizione del fallito non vale a rimettere in termini il curatore che, ricevuta la notificazione dell'avviso di accertamento, non si sia attivato con tempestiva impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)