Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21698 del 14/10/2014 (Rv. 632798 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro - Difesa dell'INPS in proprio - Notifica della sentenza o della successiva impugnazione nei confronti dei dipendenti incaricati della difesa - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE
L'art. 10, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel prevedere che gli atti relativi ai procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)