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Sez. L, Sentenza n. 2528 del 30/01/2009 (Rv. 606876 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Amministrazione dello Stato - Art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Costituzione con funzionario delegato dell'Amministrazione statale - Sentenza - Notificazione presso l'Amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606876-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

In tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un'Amministrazione dello Stato, laddove l'Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al primo comma dell'art. 11, comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933 sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l'Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella al secondo comma del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)