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Sez. L, Sentenza n. 8439 del 27/05/2003 (Rv. 563626 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impresa esercente attività di prestazione di servizi - Classificazione come artigiana - Legittimità - Condizioni e limiti - Valutazione complessiva del servizio - Necessità - Fattispecie in tema di esercizio di attività balneare.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563626-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Nella disciplina della legge - quadro 8 agosto 1985, n. 443, l'impresa artigiana si caratterizza, quale "species" all'interno del "genus" impresa, per il contenimento delle dimensioni della struttura organizzativa, secondo i limiti fissati dall'art. 4, e per la natura dell'attività esercitata, che, ai sensi dell'art. 3, deve riguardare in via prevalente la produzione di beni, ovvero le prestazioni di servizi, con esclusione però dei "servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori". Peraltro, tenuto conto che l'attività commerciale in genere comprende la prestazione di servizi (art. 2195 cod. civ.), si deve ritenere che il predetto art. 3, nella parte in cui distingue i "servizi commerciali" dagli altri servizi, faccia riferimento ai soli servizi commerciali in senso stretto, quelli, cioè, che implicano la cessione in proprietà o in uso di cose. In tale ipotesi, ai fini della verifica, spettante al giudice del merito, della ricorrenza del carattere strumentale ed accessorio di siffatti servizi rispetto a quelli non commerciali, ricorrenza che assume carattere decisivo, in presenza del ricordato requisito dimensionale, per la qualifica di un'impresa come artigiana, si richiede una valutazione comparativa della natura delle prestazioni effettuate, che consideri il bene primario sotto il profilo funzionale ed economico, offerto alla clientela, onde pervenire ad un giudizio di prevalenza di alcune delle prestazioni svolte rispetto ad altre. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva qualificato come artigiana un'impresa esercente attività di "bagnino - fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia, ritenendo prevalente, rispetto alla cessione in godimento temporaneo di ombrelloni, cabine, sedie ed altre cose similari, la sistemazione, la pulizia e il riassetto della spiaggia e delle attrezzature occorrenti per rendere confortevole la permanenza dei clienti, senza attribuire alcuna rilevanza in contrario alla circostanza che l'art. 29 della legge n. 160 del 1975, nel rendere obbligatoria l'assicurazione contro le malattie nei confronti di chi eserciti attività commerciali, comprende anche i gestori di stabilimenti balneari, norma sostituita dall'art. 1, comma duecentotreesimo, della legge n. 662 del 1996, con formulazione che esclude la menzione di detti stabilimenti.)

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 06/03/1975 num. 160 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)