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Sez. 1, Sentenza n. 8320 del 11/06/2002 (Rv. 554982 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impresa esercente attività di prestazione di servizi - Classificazione come impresa artigiana - Legittimità - Condizioni e limiti - Valutazione complessiva del servizio - Necessità - Fattispecie in tema di esercizio di attività balneare.
Stato
decisa il 2002-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554982-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, può legittimamente predicarsi la natura di impresa artigiana non solo per quell'impresa che eserciti, nei previsti limiti dimensionali, un'attività di produzione di beni, ma anche per quella dedita ad attività di prestazioni di servizi, esclusi quelli commerciali, d'intermediazione nella circolazione dei beni, e di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori. Ai fini della verifica della ricorrenza di un tale ultimo eventuale profilo, la valutazione della natura delle prestazioni effettuate va realizzata nel suo complesso, e non anche scissa nelle sue singole componenti, onde pervenire ad un giudizio di prevalenza dell'una sulle altre (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la decisione impugnata, che aveva qualificato come artigiana un'impresa esercente attività di "bagnino - fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)