Sez. 1, Sentenza n. 12323 del 06/07/2004 (Rv. 574179 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Requisiti - Pluralità di attività esercitate - Valutazione unitaria sulla base della natura dell'attività prevalente - Fattispecie in tema di attività di fornitura di servizi e attrezzature da spiaggia.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Ai fini dell'inquadramento - valido anche per il conseguente regime previdenziale ed assistenziale - dell'attività di fornitura di servizi ed attrezzi da spiaggia nel settore artigianale o commerciale, l'inclusione dell'attività di esercizio di stabilimenti balneari tra quelle di natura commerciale, operata dall'art. 29, primo comma, della legge n. 160 del 1975 (che aveva sostituito l'art. 1 della legge n. 1397 del 1960), è venuta meno, a decorrere dall'1 gennaio 1997, a seguito della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma duecentotreesimo, della legge n. 662 del 1996, che non contiene più detto specifico riferimento. Pertanto, la qualificazione della menzionata attività va effettuata in base al disposto dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, il quale richiama, per l'individuazione delle attività ricomprese nel settore dell'artigianato, i criteri fissati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai cui sensi è artigiana non solo l'impresa che esercita, nei limiti dimensionali e con i requisiti stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4, un'attività di produzione di beni, ma anche quella che abbia ad oggetto la prestazione di "servizi" (eccezion fatta per quelli inerenti all'esercizio di attività agricole o "commerciali"). In presenza di una pluralità di attività esercitate, l'oggetto dell'impresa, ai fini dell'inquadramento nel settore artigianale o in quello commerciale, non può essere scisso nelle sue singole componenti, ma deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell'attività ritenuta prevalente. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato il decreto della Corte d'Appello, che aveva ritenuto il carattere artigianale dell'impresa sulla base del duplice rilievo che (a) l'attività esercitata aveva ad oggetto la sistemazione di ombrelloni e sdraio sulla spiaggia e la loro messa a disposizione dei bagnanti, la pulizia e la cura della spiaggia, oltre ad attività di vario contenuto dirette a soddisfare le esigenze dei clienti, e che (b) nell'economia del rapporto la prestazione dei servizi aveva carattere prevalente rispetto alla messa a disposizione temporanea degli ombrelloni con i relativi accessori).
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST., Legge 03/06/1960 num. 160 art. 29, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)