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Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003 (Rv. 563830 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Minore - Rappresentanza processuale - Raggiungimento della maggiore età dopo la pubblicazione della sentenza - Conseguenze - Impugnazione - Notificazione ai genitori o al figlio rappresentato dai genitori - Validità - Esclusione - Rimedi - Rinnovazione - Fondamento normativo e limiti.
Stato
decisa il 2003-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563830-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora la capacità di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti dei genitori (ovvero del figlio rappresentato dai genitori). Da tanto deriva che, qualora l'impugnazione venga proposta nei confronti dei genitori, l'atto è nullo per erronea identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius" ai sensi dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., e ne va disposta d'ufficio la rinnovazione ai sensi del secondo comma del citato art. 164, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (se la controversia non era già pendente alla data del 30 aprile 1995 e salvo, nell'ipotesi che lo fosse, il possibile dubbio di costituzionalità in relazione alla mancata previsione della remissione in termini in caso di ignoranza del tutto incolpevole).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)