Sez. 3, Sentenza n. 23291 del 14/12/2004 (Rv. 579087 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minore - Rappresentanza processuale - Interruzione del processo - Raggiungimento della maggiore età prima della riassunzione - Mandato conferito al nuovo difensore dai genitori anche in rappresentanza del minore - Conseguenze - Successiva costituzione del figlio - Sanatoria "ex tunc" - Ammissibilità - Fondamento - Portata.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria. Tanto la ratifica quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ai vizi inficianti la procura in tal caso originariamente conferita dal genitore al difensore, trattandosi di atto soltanto inefficace, e non anche invalido per vizi formali o sostanziali attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod.proc.civ. (Principio affermato con riferimento a giudizio interrotto per morte del procuratore costituito per i genitori in proprio e quali rappresentanti della figlia minore e proseguito da parte di nuovo difensore con mandato conferito dai genitori anche in nome e per conto della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne, successivamente costituitasi nel giudizio d'appello dichiarando di ratificare l'operato dei genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)