Sez. 3, Sentenza n. 12758 del 26/09/2000 (Rv. 540507 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minorenne - Raggiungimento della maggiore età successivamente alla sentenza di primo grado - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione al soggetto ormai maggiorenne - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Per il principio dell'autonomia dei vari gradi del giudizio, in un giudizio iniziato dal genitore quale legale rappresentante del minore, ove questi raggiunga la maggiore età successivamente alla sentenza di primo grado, l'impugnazione della stessa va notificata al soggetto divenuto ormai maggiorenne, a maggior ragione quando l'impugnante sia stato comunque a conoscenza di tale circostanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)