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Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 04/05/1994 (Rv. 486485 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - In genere | Amministratori - Sottoposizione all'assemblea di un bilancio in senso tecnico o del conto dei profitti e delle perdite - Obbligo - Esclusione - Relazione patrimoniale - Sufficienza.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486485-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - In genere

In caso di riduzione per perdite del capitale di una società per azioni (nella specie, trattavasi di azzeramento del capitale), gli amministratori devono sottoporre all'assemblea di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ. la sola relazione patrimoniale - sia pure avente i requisiti di dettaglio, chiarezza e precisione necessari per informare i soci sulla reale situazione patrimoniale e porre l'assemblea in grado di deliberare i provvedimenti opportuni per evitare lo scioglimento della società (art. 2448 cod. civ.) - e non un bilancio in senso tecnico, né il conto dei profitti e delle perdite, richiesto dall'art. 2423 cod. civ. (nel testo precedente al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127) in relazione all'intero esercizio annuale. Il giudizio sull'adeguatezza, in concreto, della relazione patrimoniale con riferimento ai suddetti requisiti costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2446, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)