Sez. 6, Sentenza n. 20326 del 10/06/2020 Cc. (dep. 08/07/2020) Rv. 279267 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Fatto di lieve entità ex art.73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ritenuta continuazione - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Sussistenza - Ricorso in Cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione per errore sulla qualificazione giuridica del fatto qualora il giudice, pur avendo riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 nell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tra di loro, anziché un'unica fattispecie delittuosa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, con una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall'art. 73, comma 1 del medesimo decreto).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)