Sez. 5, Sentenza n. 25696 del 09/12/2009 (Rv. 610503 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizio di ottemperanza - Domande di compensazione e di pagamento degli interessi anatocistici e della rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, passate in giudicato, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i limiti invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato, sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla relativa decisione, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Ne consegue che in tale giudizio sono inammissibili le domande di compensazione, di pagamento degli interessi anatocistici e di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di rimborso d'imposta, presupponendo le stesse un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal giudicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)