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Sez. 5, Sentenza n. 3555 del 22/02/2005 (Rv. 579603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizio di ottemperanza davanti alle Commissioni Tributarie - Art. 70, comma settimo, D. Lgs. n. 546 del 1992 - Principi - Enunciazione - Estensione degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato agli interessi - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, passate in giudicato, la decisione del giudice tributario il quale, nel silenzio serbato dai giudici sulla domanda di pagamento degli interessi formulata dal contribuente, consideri il ricorso accolto nel suo complesso, compresa la richiesta di pagamento degli interessi, avuto riguardo alla natura meramente accessoria di tale obbligazione e alla compatibilità di tale interpretazione del giudicato sia con il dispositivo che con la sua motivazione, costituisce una corretta applicazione del principio derivante dall'art. 70, co. 7, D. Lgs. n. 546 del 1992, e secondo cui la Commissione, investita della domanda per l'adozione dei provvedimenti necessari all'ottemperanza, deve attenersi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, tenuto conto della relativa motivazione, e senza modificarne il contenuto (Fattispecie relativa a rimborso delle ritenute operate a titolo d'IRPEF sul trattamento speciale di pensione di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che, ai sensi delle leggi nn. 407 del 1998 e 388 del 2000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Legge 23/11/1998 num. 407, Legge 23/12/2000 num. 388 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)