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Sez. 2, Sentenza n. 3678 del 09/08/1989 (Rv. 463625 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463625-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*

L'essenzialità del termine (nella specie: stabilito nel contratto preliminare per la stipulazione di quello definitivo) non può desumersi dalla sola espressione "entro e non oltre", quando non risulta, né da specifiche indicazioni delle parti, né dall'oggetto del negozio, che l'utilità economica del contratto andrebbe perduta se la prestazione non venisse eseguita entro una certa data. (Conf 1629/87, mass n 451035; (Conf 2870/83, mass n 427789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)