Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 26/04/1983 (Rv. 427789 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - MERA LOCUZIONE "ENTRO E NON OLTRE" - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - MERA LOCUZIONE "ENTRO E NON OLTRE" - INSUFFICIENZA.*
Il carattere essenziale del termine (nella specie: stabilito nel contratto preliminare per la stipulazione di quello definitivo) non può desumersi dalla mera locuzione di stile "entro e non oltre", che lo abbia accompagnato, in quanto tale indicazione vale di per sè soltanto a fissare una data, ma non è significativa della improrogabilità di detto termine, da accertare, invece, anche alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni o dell'oggetto del contratto, la cui utilità economica, tenuta presente dalle stesse parti nella stipulazione del negozio, andrebbe perduta con l'inutile decorso del termine pattuito. (V 4842/80, mass n 408668; (Conf 3305/81, mass n 413885; (Conf 3874/80, mass n 407741.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)