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Sez. 2, Sentenza n. 1425 del 06/03/1982 (Rv. 419256 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 907 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419256-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 907 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 907 cod. civ. - essendo diretto a prevenire od eliminare, a salvaguardia dell'igiene e della sicurezza pubblica, intercapedini eccessivamente anguste, così da assicurare aria e luce in quantità sufficiente, ed avendo come ulteriore specifica ratio la tutela dell'Esercizio delle vedute da ogni eventuale ostacolo avente carattere di stabilità - concerne le sole opere idonee ad incidere negativamente su tali finalità. (V 5652/80, mass n 409502; (V 4333/79, mass n 400842; (V 461/68, mass n 331495; (V 107/68, mass n 330950).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)