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Sez. 1, Ordinanza n. 2619 del 09/02/2005 (Rv. 579890 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Competenza - Determinazione - Criterio - Amministrazione espropriante - Modello procedimentale seguito - Normativa in concreto applicata - Disciplina ex legge n. 2359 del 1865 - Domanda di determinazione delle indennità - Cognizione - Tribunale in primo grado.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579890-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'individuazione del giudice competente a conoscere della domanda del proprietario espropriato diretta alla determinazione delle relative indennità è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla P.A., nel senso che essa va ricavata unicamente dalla normativa in concreto applicata per disporre l'espropriazione e determinare tali indennità, senza che assuma rilevanza l'astratta assoggettabilità del rapporto espropriativo ad una diversa disciplina. Pertanto, quando l'espropriazione sia stata eseguita applicando unicamente la legge 25 giugno 1865, n. 2359 (come desumibile, nella specie, dal richiamo alla legge fondamentale nel decreto prefettizio di occupazione d'urgenza, nell'elenco dei beni stabili da occuparsi e nella relazione di stima - redatta non dall'UTE ma dall'Ufficio finanze e patrimonio delle Ferrovie dello Stato, e dall'ordine di deposito del piano parcellare e dalla relazione di stima, dall'avviso di deposito di detta documentazione e dal decreto di esproprio), la controversia spetta alla cognizione del tribunale in primo grado, e non già alla corte d'appello in unico grado.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)