Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 maggio 1981, causa 98/80
Epigrafe
Nel procedimento 98/80,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 117 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Giuseppe Romano
e
Institut national D'assurance maladie-invalidité, con sede in Bruxelles,
domanda vertente sull'interpretazione della decisione della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la previdenza sociale dei lavoratori migranti n. 101, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione da applicare per il calcolo di talune prestazioni (GU n. C 44, del 26. 2. 1976, pag. 3), tenuto conto dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › Gli antefatti
paragrafo 1
II sig. Romano, cittadino italiano residente in Belgio, che aveva fruito, dal 29 agosto 1970 al 31 dicembre 1975, di indennità completa d'invalidità a carico dell'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, fruisce, dal 1o gennaio 1976, di una pensione di vecchiaia e superstiti.
paragrafo 2
Inoltre, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Palermo ha concesso all'interessato, con una decisione comunicata all'Institut nazional d'assurance maladie-invalidité (INAMI) il 6 aprile 1976, integrata il 1o luglio 1976, una pensione d'invalidità a norma delle leggi italiane con decorrenza dal 1o settembre 1970.
paragrafo 3
L'INAMI, basandosi sull'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'invalidità, riteneva che l'avvenuta concessione della pensione italiana d'invalidità comportasse la parallela diminuzione delle indennità d'invalidità corrisposte in Belgio per il periodo 1o settembre 1970-31 dicembre 1975. Di conseguenza, tale ente riduceva, con decisione notificata all'interessato il 24 settembre 1976, l'importo di tali indennità proporzionalmente alla pensione italiana, utilizzando il tasso di cambio della lira al 1o gennaio 1975, vale a dire 1 lira = 0,05784 franchi belgi. Il provvedimento specificava che avrebbe dovuto aver luogo il recupero delle prestazioni, stimate, sulla stessa base, in 107848 franchi belgi, anticipati a titolo provvisorio. In particolare, si aggiungeva che:
paragrafo 4
«Nel caso in cui l'ammontare trasferito sul nostro conto ... non coprisse integralmente l'importo delle indennità corrisposte a titolo provvisorio, incaricheremo il Suo ente previdenziale di provvedere, col Suo accordo, al recupero della differenza; se, invece, si riscontrerà un saldo a Suo favore, questo Le sarà da noi rimborsato».
paragrafo 5
Il 7 ottobre 1976, il signor Romano proponeva ricorso contro il provvedimento, senza contestare il principio della revisione delle prestazioni belghe, ma contestando, invece, il tasso di cambio utilizzato dall'INAMI ai fini del calcolo degli importi da rimborsare nonché il principio del recupero della differenza.
paragrafo 6
Il 29 luglio 1977, l'INPS versava al l'INAMI l'importo di 3109670 lire, a titolo di arretrati della pensione italiana per il periodo 1o settembre 1970 - 30 giugno 1977. L'INAMI procedeva alla conversione di tale importo in franchi belgi in base al tasso di cambio del giorno del versamento, vale a dire 1 lira = 0,040355 franchi belgi. In base a tale calcolo, si otteneva l'importo di 125491 franchi belgi. La differenza rispetto all'importo delle prestazioni corrisposte a titolo provvisorio e da recuperare, vale a dire 17643 franchi belgi, veniva corrisposta al sig. Romano.
paragrafo 7
Questi non riteneva però che, per questo, il ricorso fosse divenuto senza oggetto. A suo avviso, si sarebbe potuto ripetere solamente l'importo dovuto dall'ente previdenziale italiano per il periodo oggetto della controversia, cioè dal 1o settembre 1970 al 31 dicembre 1975. Egli chiedeva pertanto che l'INAMI venisse condannato a versagli l'equivalente in franchi belgi delle prestazioni dovute dall'INPS per il periodo 1o gennaio 1976 - 30 giugno 1977, previa detrazione dei 17643 BFR già versati.
paragrafo 8
L'INAMI giustificava, dinanzi al Tribunal du travail, l'utilizzazione di due diversi tassi di cambio con la necessità, in cui esso affermava di essersi trovato, di applicare,
paragrafo 9
a) in occasione del versamento da parte dell'ente previdenziale italiano, le disposizioni dell'art. 107, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 574/72, come modificate dal regolamento del Consiglio 15 ottobre 1974, n. 639 (GU n. L 283, pag. 1),
b) per la determinazione della prestazione belga, la decisione della Commissione amministrativa dei lavoratori migranti 29 maggio 1975, n. 101.
paragrafo 10
Quanto al sig. Romano, egli sosteneva dinanzi al giudice a quo che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 7 del regolamento n. 574/72, in base a cui non si può chiedere il rimborso di importi superiori a quelli riscossi in forza di un'altra legislazione, il sistema di calcolo utilizzato dall'INAMI aveva l'effetto di ridurre le indennità d'invalidità belghe di un importo superiore a quello della pensione d'invalidità italiana da esso effettivamente riscosso per il periodo di cui trattasi.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › La normativa in materia
paragrafo 1
L'art. 107 del regolamento del Consiglio n. 574/72, come modificato dal regolamento n. 2639/74, stabilisce le norme da applicarsi alla conversione in una determinata moneta nazionale di importi espressi in una diversa moneta nazionale, nell'ambito delle operazioni relative alla liquidazione delle prestazioni ed al pagamento di queste.
paragrafo 2
Il n. 6 di questo articolo contiene una regola generale, in base a cui
paragrafo 3
«nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di rimborso».
paragrafo 4
Il n. 1 contiene disposizioni particolari per varie ipotesi di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 (per esempio, l'art. 12, nn. 2, 3 e 4, e l'art. 46, n. 3, per limitarsi ad ipotesi più o meno vicine a quella del caso di specie).
paragrafo 5
Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo,
paragrafo 6
«su proposta della Commissione dei conti, la Commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1».
paragrafo 7
Conformemente all'art. 107, n. 4, summenzionato, la Commissione amministrativa ha stabilito, con la decisione n. 101 del 29 maggio 1975, la data da prendersi in considerazione ai fini della determinazione dei tassi di conversione da applicare nel calcolo delle prestazioni contemplate dalle disposizioni comunitarie enumerate al paragrafo 1 dell'art. 107 del regolamento n. 574/72. Inoltre, il punto 5 della decisione n. 101 contiene la seguente disposizione di carattere transitorio:
paragrafo 8
«Per le pensioni decorrenti da una data anteriore al 1o gennaio 1975 e non ancora liquidate alla data in cui diviene esecutiva la presente decisione, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile al 1o gennaio 1975, conformemente al paragrafo 1 dell'art. 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, modificato dal regolamento (CEE) n. 2639/74».
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › La questione pregiudiziale
paragrafo 1
Con ordinanza 6 marzo 1980, il Tribunal du travail di Bruxelles decideva di sospendere il procedimento, sottoponendo alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 2
«Se sia legittima la decisione della Commissione amministrativa delle Comunità europee 29 maggio 1975, n. 101 (GU n. C 44, del 26 febbraio 1976, pag. 3), che stabilisce che, per le pensioni decorrenti da una data anteriore al 1o gennaio 1975 non ancora liquidate il 1o marzo 1976, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile il 1o gennaio 1975, cioè il tasso di conversione di 1 lira = 0,05784 franchi belgi, come risulta dalla GU n. C 143, del 18 novembre 1974, pag. 1.
In caso affermativo, quale sia l'interpretazione da dare a detta decisione in relazione all'art. 7 del regolamento CEE n. 574/72, che in sostanza stabilisce che il recupero non può eccedere l'importo delle prestazioni effettivamente riscosse in forza di un'altra legislazione».
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › Il procedimento
paragrafo 1
Una copia dell'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 13 marzo 1980.
paragrafo 2
Hanno presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia il sig. Romano, rappresentato dall'aw. Xavier Xhardez, del foro di Bruxelles, l'INAMI, rappresentato dall'aw. Jean-Jacques Masquelin, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Amphoux, in qualità di agente.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria, rimettendo la causa alla Prima Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Il sig. Romano ha sostenuto che, per quanto non possa contestarsi la validità della decisione 29 maggio 1975, n. 101, tale decisione dovrebbe comunque applicarsi tenendo conto dei limiti stabiliti dall'art. 7 del regolamento n. 574/72, in modo che l'importo delle prestazioni corrisposte a titolo provvisorio di cui si chiede il rimborso non risulti in alcun caso superiore a quello degli arretrati di pensione dovuti in base al regime estero per il periodo in cui vi è stato cumulo, vale a dire, nel caso di specie, all'equivalente in franchi belgi, calcolato al tasso del giorno del pagamento effettuato dal-l'INPS all'INAMI, degli arretrati della pensione italiana per il periodo 1o settembre 1970 - 31 dicembre 1975.
paragrafo 2
L'INAMI fa rilevare che la ratio del punto 5 della decisione n. 101 è quella di ravvicinare la data della determinazione del tasso di conversione da applicarsi (1.1. 1975) alla data in cui ha luogo la liquidazione e, di conseguenza, alla successiva data del pagamento delle prestazioni, nel caso in cui la liquidazione potrebbe avere un rilevante effetto retroattivo in quanto, per ipotesi, essa produce i propri effetti anteriormente all'1. 1. 1975. Il punto 5 ha pertanto lo scopo di ridurre, in una certa misura, gli effetti negativi delle oscillazioni del valore delle monete.
paragrafo 3
L'ente previdenziale belga sottolinea che l'art. 7 del regolamento n. 574/72 non ha in alcun modo il significato attribuitogli dalla questione pregiudiziale di cui trattasi. Tale disposizione è una norma di coordinamento, che si riferisce alla situazione in cui prestazioni diverse sono soggette a riduzione o sospensione in funzione di una stessa (e diversa) prestazione, di uno stesso reddito o di una stessa retribuzione; essa costituisce inoltre, nei casi in cui la prestazione suscettibile di riduzione o di sospensione sia una prestazione risultante da ripartizione proporzionale o rettificata (e pertanto, in un certo senso, già ridotta), una norma che limita l'importo della prestazione, del reddito o della retribuzione da prendersi in considerazione, in modo da rispettare, ai fini dell'applicazione della riduzione o sospensione, una giusta ed equa proporzione tra gli importi da prendere in considerazione. Tuttavia, tale disposizione non limita l'importo da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione di una disposizione di riduzione o di sospensione a quello effettivamente riscosso dall'interessato.
paragrafo 4
La Commissione formula le seguenti osservazioni preliminari:
paragrafo 5
il notevole lasso di tempo che è stato necessario all'INPS prima per liquidare la prestazione italiana d'invalidità spettante all'interessato (più di cinque anni) e, poi, per effettuare il pagamento degli arretrati, è il motivo dei problemi sorti nel caso di specie;
la questione del se l'applicazione data, nel caso di specie, all'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, sia compatibile coi limiti stabiliti dalla normativa comunitaria quanto all'applicazione delle clausole nazionali anticumulo, precisati dalla giurisprudenza della Corte (cfr., fra l'altro, causa 98/77, Schaap, Race. 1978, pag. 707, e causa 236/78, Mura, Race. 1979, pag. 1819), non è stata sollevata dinanzi al giudice di rinvio.
paragrafo 6
La Commissione ritiene che vada considerata tassativa l'enumerazione dei casi in cui deve essere utilizzato il tasso di conversione particolare stabilito dall'art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72 e che, di conseguenza, possa trovare applicazione la decisione della Commissione amministrativa n. 101. Come risulta espressamente dal loro testo, queste due disposizioni riguardano unicamente casi di prestazioni da liquidare e pagare in forza di disposizioni determinate della normativa comunitaria. Esse non contemplano, invece, il calcolo di prestazioni effettuato dall'istituzione competente in base alla sua sola legislazione nazionale.
paragrafo 7
La Commissione ritiene pertanto che nel caso di specie l'INAMI, applicando una disposizione anticumulo di diritto interno belga, non poteva giustificare con le disposizioni summenzionate l'utilizzazione del tasso di conversione da esso applicato ai fini della determinazione del diritto del sig. Romano alle prestazioni di invalidità.
paragrafo 8
In tale ipotesi di applicazione della sola legislazione nazionale, il tasso di conversione da utilizzare non può essere che quello definito dalla legislazione nazionale di cui trattasi. La Commissione dubita, pertanto, della pertinenza della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.
paragrafo 9
Nemmeno è pertinente il riferimento all'art. 7 del regolamento n. 574/72, il quale si applica solamente nei casi ben determinati enumerati al n. 1 dello stesso articolo.
paragrafo 10
Le norme particolari dettate dalle disposizioni dell'art. 107, nn. 1-4, del regolamento n. 574/72 e dalla decisione n. 101 in materia di conversione delle monete si riferiscono principalmente ad operazioni che si svolgono nell'ambito del procedimento di liquidazione di prestazioni in base a determinate disposizioni comunitarie: articolo 12, nn. 2, 3 e 4, articolo 46, n. 3, per limitarsi ad ipotesi più o meno vicine a quelle del caso di specie. La scelta del tasso di conversione delle monete pone, in tali ipotesi, un problema particolare:
paragrafo 11
da un lato, il tasso di cambio ufficiale del giorno del pagamento non può essere preso come base, in quanto, per ipotesi, non può ancora esservi stato pagamento;
d'altra parte, le operazioni di cui trattasi possono essere complesse, e implicare il confronto fra le prestazioni o gli importi (teorici o effettivi) di prestazioni dovute in base a legislazioni diverse, nonché il successivo intervento di istituzioni o enti previdenziali di vari Stati membri; tali operazioni richiedono necessariamente un certo periodo di tempo.
paragrafo 12
Ad avviso della Commissione, occorre scongiurare il rischio che la validità di tali calcoli venga compromessa dalle variazioni giornaliere dei tassi di cambio delle varie monete. Ciò comporta pertanto la determinazione di un punto di riferimento fisso, valido per tutte le istituzioni o gli enti coinvolti in un'operazione di liquidazione di prestazioni determinate. La scelta di tale punto di riferimento implica necessariamente una certa approssimazione ed un certo carattere forfettario.
paragrafo 13
D'altra parte, è necessario che tale punto di riferimento si collochi in un momento abbastanza vicino a quello che è decisivo ai fini dell'operazione di cui trattasi, cosicché questa continui a essere conforme alla realtà monetaria. Supponendo che, nel caso di specie, in seguito al confronto fra le prestazioni d'invalidità belghe e italiane, si sia fatto luogo all'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, tale momento sarebbe stato, secondo il punto 1 della decisione n. 101, quello a partire dal quale sarebbero diventate efficaci per l'interessato le disposizioni dell'art. 46, n. 3, vale a dire, se si fosse dovuta applicare la disposizione transitoria di cui al punto 5, il 1o gennaio 1975. Nessun elemento permette dunque di dubitare della compatibilità delle disposizioni di cui trattasi con le esigenze che esse sono chiamate a soddisfare.
paragrafo 14
Le prestazioni, o le quote proporzionali di prestazioni in tal modo liquidate a carico degli enti previdenziali dei vari Stati membri interessati vengono da questi corrisposte agli interessati, conformemente a quanto previsto dall'allegato 6 del regolamento n. 574/72, o direttamente, o per il tramite degli enti di collegamento (in tal caso, la conversione in moneta nazionale ha luogo in base all'art. 107, n. 6, con l'applicazione del tasso di cambio ufficiale del giorno del pagamento; in ambo i casi, il risultato è, in linea di massima, identico). Nel caso di prestazioni d'invalidità liquidate in applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, ciascuna prestazione nazionale è successivamente disciplinata dalle leggi nazionali.
paragrafo 15
La Commissione ritiene che non sia concepibile un diverso sistema. Senz'altro, tale sistema ha la conseguenza di far ricadere sui beneficiari le conseguenze sfavorevoli (in caso di tendenza al ribasso della moneta dello Stato debitore), o favorevoli (nel caso di evoluzione in senso inverso) delle oscillazioni dei tassi di cambio. Tale conseguenza deriva non già dall'applicazione dei regolamenti comunitari, bensì dall'incertezza della situazione monetaria nell'ultimo decennio.
paragrafo 16
La Commissione rileva che la situazione del caso di specie è del tutto diversa da quella dei casi presi in considerazione dall'art. 107 del regolamento n. 574/72, da un lato in quanto si tratta dell'applicazione di una norma anticumulo in forza non già della normativa comunitaria, bensì del diritto nazionale, e dall'altro per via delle difficoltà derivanti dal ritardo, aggravato dalla tendenza al ribasso della lira, che ha caratterizzato la liquidazione della prestazione d'invalidità del sig. Romano in Italia ed il pagamento di questa. L'INAMI è stato perciò indotto a ricalcolare, con effetto retroattivo, le indennità d'invalidità belghe già liquidate. La Commissione ritiene che un siffatto ricalcolo, con effetto retroattivo, dei diritti degli interessati, vada al di là di Quanto contemplato dall'art. 107.
paragrafo 17
In ogni caso, ad avviso della Commissione, risulta evidente che il beneficiario di una pensione o di una quota proporzionale di pensione a carico di un ente previdenziale di un altro Stato membro non deve essere danneggiato da eventuali ritardi nella liquidazione e nel pagamento delle sue spettanze e dall'utilizzazione di tassi di cambio diversi al momento della determinazione delle sue spettanze ed al momento del trasferimento degli importi effettuato dall'ente debitore di uno Stato membro a favore dell'ente di collegamento di un altro Stato membro (ritardi sui quali l'interessato non ha alcun mezzo per intervenire). Nel caso di specie, non è conforme alle esigenze del diritto comunitario il fatto che, se vi è recupero, l'ente belga possa ripetere una somma più elevata di quella corrispondente alle prestazioni italiane da prendere in considerazione, il che avrebbe come effetto una vera e propria ingiustificata riduzione della pensione belga regolarmente concessa. Tale risultato non sarebbe, inoltre, conforme — ammesso che si possa invocarla — alla disposizione nazionale applicata, vale a dire l'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, in forza del quale «in ogni caso, il beneficiario deve ricevere somme almeno equivalenti all'importo delle prestazioni dell'assicurazione».
paragrafo 18
La Commissione propone pertanto di risolvere come segue la questione proposta:
paragrafo 19
«L'art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72 e la decisione della Commissione amministrativa dei lavoratori migranti n. 101 vanno interpretati nel senso che esulano dal loro disposto tanto i casi di applicazione di norme anticumulo in forza della sola legislazione nazionale, quanto i casi di ricalcolo con effetto retroattivo, da parte dell'ente previdenziale, di una prestazione eia liquidata.
L'esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dei provvedimenti di cui trattasi».
paragrafo 20
All'udienza del 2 ottobre 1980, hanno presentato osservazioni orali il sig. Romano, rappresentato dall'avv. Xavier Xhardez, del foro di Bruxelles, l'INAMI rappresentata dall'avv. E. Delhuvenne, del foro di Bruxelles, accompagnato dal sig. Van De Perre, dipendente dell' INAMI, e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, Jean Amphoux, in qualità di agente.
paragrafo 21
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 20 novembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 6 marzo 1980, pervenuta in cancelleria il 13 marzo successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione concernente sia l'interpretazione del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74, pag. 1), sia la validità della decisione n. 101 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU n. C 44, del 26. 2. 1976, pag. 3).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il sig. Giuseppe Romano, attore nella causa principale, e l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in prosieguo, INAMI), ente previdenziale belga, convenuto nella causa principale.
punto 3
L'attore, che aveva fruito, dal 29 agosto 1970 al 31 dicembre 1975, di indennità integrali d'invalidità belghe, fruisce, dal 1o gennaio 1976, di una pensione belga di vecchiaia; con decisione 6 aprile 1976, completata il 1o luglio 1976, l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Palermo (in prosieguo, INPS) attribuiva all'attore una pensione d'invalidità in base alle leggi italiane, con effetto retroattivo dal 1o settembre 1970.
punto 4
L'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, che istituisce e disciplina un regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'invalidità modificato dalla legge 5 luglio 1971, stabilisce:
«Le prestazioni contemplate dalla presente legge sono attribuite solo alle condizioni stabilite dal Re, se il danno per il quale sono chieste le prestazioni è coperto dal diritto comune o da un'altra legislazione. In tal caso, le prestazioni dell'assicurazione non si cumulano col risarcimento risultante dall'altra legislazione. Esse sono a carico dell'assicurazione nella misura in cui il danno coperto da tale legislazione non sia effettivamente risarcito. In ogni caso, il beneficiario deve ricevere somme almeno equivalenti all'importo delle prestazioni dell'assicurazione.
L'ente assicuratore è surrogato ipso iure al beneficiario ...».
punto 5
Basandosi su tale disposizione, l'INAMI riteneva che la concessione della pensione d'invalidità italiana dovesse comportare la parallela riduzione delle indennità d'invalidità corrisposte in Belgio nel periodo 1o settembre 1970 -31 dicembre 1975. Esso procedeva pertanto alla modifica del provvedimento relativo alla concessione delle indennità d'invalidità belghe con un nuovo provvedimento, notificato all'attore il 24 settembre 1976. Tale provvedimento stabiliva la riduzione dell'importo di dette indennità in proporzione alla pensione corrisposta dall'INPS, ed inoltre precisava che avrebbe dovuto aver luogo il recupero delle somme, valutate in 107848 franchi belgi, anticipate in via provvisoria. Esso aggiungeva che «nel caso in cui l'ammontare trasferito sul nostro conto non coprisse integralmente l'importo delle indennità corrisposte a titolo provvisorio, incaricheremo il Suo ente previdenziale di provvedere, col Suo accordo, al recupero della differenza; se, invece, si riscontrerà un saldo a Suo favore, questo Le sarà da noi rimborsato».
punto 6
Successivamente, l'INPS versava all'INAMI, il 29 luglio 1977, l'importo di 3109670 lire, corrispondente agli arretrati della pensione italiana per il periodo 1o settembre 1970 - 30 giugno 1977.
punto 7
Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare, l'INAMI applicava il tasso di cambio del 1o gennaio 1975, vale a dire 1 lira = 0,05784 franchi belgi, mentre, ai fini della conversione dell'importo di 3109670 lire, versato dall'INPS, in franchi belgi, applicava il tasso di cambio del giorno del pagamento, vale a dire 1 lira = 0,040355 franchi belgi. Quest'ultimo importo corrispondeva pertanto a 125491 franchi belgi. Avendo detratto l'importo di 107848 franchi belgi che, a suo avviso, rappresentava quanto anticipato a titolo provvisorio, l'INAMI versava all'attore il saldo, vale a dire 17643 franchi belgi.
punto 8
Ne deriva che l'importo trattenuto dall'INAMI risultava, a causa della differenza esistente fra il tasso di cambio applicato ai fini del calcolo dell'importo da recuperare e quello applicato ai fini della conversione dell'importo corrisposto dall'INPS, superiore a quello delle prestazioni effettivamente versate da questo ente per il periodo 1o settembre 1970 - 31 dicembre 1975.
punto 9
La controversia dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles verteva, essenzialmente, sul diritto dell'attore al pagamento, da parte dell'INAMI, dell'importo trasferito dall'INPS, corrispondente alle prestazioni italiane per il periodo 1o gennaio 1976-30 giugno 1977. L'attore contestava la validità del calcolo effettuato dall'INAMI, sostenendo che, indipendentemente dal tasso di cambio da applicare ai fini della conversione, la ripetizione di somme versate in via provvisoria come anticipi non può in alcun caso superare l'importo degli arretrati di pensione dovuti nell'ambito del regime estero per il periodo in cui vi era cumulo.
punto 10
Da parte sua, l'INAMI precisava che il calcolo dell'importo da recuperare era stato effettuato applicando il tasso di cambio contemplato dall'art. 107 del regolamento del Consiglio n. 574/72 e dalla decisione 29 maggio 1975, n. 101, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la previdenza sociale dei lavoratori migranti (in prosieguo, «Commissione amministrativa»).
punto 11
L'art. 107 del regolamento n. 574/72, modificato dal regolamento del Consiglio 15 ottobre 1974, n. 2639 (GU n. L 283, pag. 1) stabilisce che:
«1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase, dell'articolo 22, paragrafo 1, ii), ultima frase, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase, dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere e) e d), dell'articolo 46, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 50, dell'articolo 52, lettera b), ultima frase, dell'articolo 55, paragrafo 1, ii), ultima frase, dell'articolo 70, paragrafo 1, primo capoverso e dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), penultima frase del regolamento nonché dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è:
a) per due monete per le quali la differenza fra il corso di cambio del mercato e il tasso corrispondente al rapporto delle loro parità “de facto” intese ai sensi del paragrafo 2, primo comma, non può superare un margine del 2,25 % : quest'ultimo tasso in vigore l'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento definito al paragrafo 2, secondo comma;
b) per due monete per le quali la differenza fra il corso di cambio del mercato e il tasso corrispondente al rapporto delle loro parità “de facto” intese ai sensi del paragrafo 2, primo comma, può superare il margine del 2,25 %: un tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio di tali monete, rilevati su ciascuno dei due mercati di cambio nazionali durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, secondo comma.
2. Si intende per parità “de facto” la parità dichiarata al Fondo monetario internazionale o il tasso centrale in vigore.
Il periodo di riferimento è:
il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,
il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,
il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,
il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.
3. I corsi di cambio da utilizzare per l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono:
a) per quanto riguarda il franco belga ed il franco lussemburghese: i corsi medi ufficiali fissati ogni giorno lavorativo nella seduta di quotazione della borsa di Bruxelles;
b) per quanto riguarda il marco tedesco: i corsi medi ufficiali fissati ogni giorno lavorativo nella seduta di quotazione della borsa di Francoforte ;
e) per quanto riguarda il franco francese: i corsi medi ufficiali fissati ogni giorno lavorativo nella seduta di quotazione della borsa di Parigi;
d) per quanto riguarda la lira italiana: la media dei corsi medi ufficiali fissati ogni giorno lavorativo nella seduta di quotazione delle borse di Roma e di Milano;
e) per quanto riguarda il fiorino olandese: i corsi medi ufficiali fissati ogni giorno lavorativo nella seduta di quotazione della borsa di Amsterdam;
f) per quanto riguarda la sterlina inglese e la sterlina irlandese: i corsi medi costatati ogni giorno lavorativo a mezzogiorno sul mercato rappresentativo di queste due monete;
g) per quanto riguarda la corona danese: i corsi medi ufficiali fissati a mezzogiorno nella seduta di quotazione che ha luogo ogni giorno lavorativo a Copenaghen sotto la presidenza della Banca nazionale di Danimarca.
4. Su proposta della Commissione dei conti, la Commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1.
5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.
6. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di rimborso».
punto 12
La Commissione amministrativa è stata istituita in forza dell'art. 80 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2). I suoi compiti sono precisati all'art. 81, e comprendono in particolare quello di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle norme del suddetto regolamento e di quelli successivi o di qualunque accordo o convenzione che dovessero essere stipulati nell'ambito di questi, salvo restando il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di ricorrere ai procedimenti ed alle istanze giurisdizionali contemplati dalle leggi degli Stati membri, dal regolamento stesso e dal Trattato.
punto 13
Con la decisione 29 maggio 1975, n. 101, la Commissione amministrativa, considerando che, alla luce delle disposizioni dei regolamenti del Consiglio nn. 1408/71 e 574/72, occorreva adottare una nuova decisione relativa alla data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione da applicare per il calcolo di talune prestazioni, ha stabilito, tra l'altro, che:
«Per le pensioni decorrenti da una data anteriore al 1o gennaio 1975 e non ancora liquidate alla data in cui diviene esecutiva la presente decisione, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile al 1o gennaio 1975, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, modificato dal regolamento (CEE) n. 2639/74».
A norma del suo art. 6, tale decisione si applica dal 1o marzo 1975.
punto 14
Il Tribunal du travail di Bruxelles, ritenendo che, se la decisione di cui trattasi dovesse applicarsi nel caso di specie, l'INAMI avrebbe a giusto titolo utilizzato come base per la conversione delle prestazioni anticipate il tasso del 1o gennaio 1975, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia legittima la decisione della Commissione amministrativa delle Comunità europee 29 maggio 1975, n. 101 (GU n. C 44, del 26 febbraio 1976, pag. 3), che stabilisce che, per le pensioni decorrenti da una data anteriore al 1o gennaio 1975 non ancora liquidate il 1o marzo 1976, il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile il 1o gennaio 1975, cioè il tasso di conversione di 1 lira = 0,05784 franchi belgi, come risulta dalla GU n. C 143, del 18 novembre 1974, pag. 1.
In caso affermativo, quale sia l'interpretazione da dare a detta decisione in relazione all'art. 7 del regolamento CEE n. 574/72, che in sostanza stabilisce che il recupero non può eccedere l'importo delle prestazioni effettivamente riscosse in forza di un'altra legislazione».
punto 15
L'INAMI ha dichiarato, nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte, che il calcolo delle indennità spettanti in Belgio è stato effettuato in base alle sole leggi di questo paese, considerate più favorevoli all'interessato di quanto non lo fosse l'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, ed ha osservato che tale metodo di calcolo implica l'applicazione delle disposizioni anticumulo del diritto nazionale.
Esso si è richiamato alle sentenze della Corte pronunziate il 13 ottobre 1977 nelle cause 22/77 (Mura, Race. pag. 1699) e 37/77 (Greco, Race. pag. 1711), secondo cui, quando non si applica l'ultimo inciso dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 (vale a dire nei casi in cui non si applica l'art. 46, n. 3, di tale regolamento, in quanto ciò comporterebbe la riduzione delle prestazioni spettanti in forza delle leggi di un solo Stato membro) si applica invece il primo inciso della stessa disposizione, con la conseguenza che le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dalle leggi nazionali sono opponibili ai beneficiari.
punto 16
punto 17
Se invece, come sostiene la Commissione, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non si applicasse nel caso di specie, l'art. 107 del regolamento n. 574/72 si applicherebbe per analogia, giacché, fino al 1o luglio 1976, data in cui è entrato in vigore l'art. 241 bis del regio decreto belga 4 novembre 1963, in diritto belga non vi era alcuna disposizione in merito al provvedimento con cui viene stabilito l'importo delle prestazioni a carico del sistema previdenziale belga. Orbene, per quanto il provvedimento di cui trattasi sia stato adottato dall'INAMI nel settembre 1976, l'inabilità al lavoro e la data dalla quale è stata attribuita la prestazione italiana sono di molto anteriori al 1o luglio 1976.
punto 18
Come risulta dalla questione sollevata, il Tribunal du travail chiede se, la summenzionata decisione della Commissione amministrativa sia legittima, tenuto conto dell'art. 7 del regolamento n. 574/72, che «in sostanza stabilisce che il recupero non può eccedere l'importo delle prestazioni effettivamente riscosse in forza di un'altra legislazione».
punto 19
Orbene, si deve constatare che l'art. 7 del regolamento n. 574/72 non contiene alcuna disposizione avente un effetto preciso quale quello indicato nella questione pregiudiziale; pertanto, esso non è rilevante ai fini della soluzione della stessa.
punto 20
Per quanto concerne la questione così com'è stata posta dal Tribunal di travail, risulta tanto dall'art. 155 del Trattato quanto dal sistema giurisdizionale istituito dal Trattato stesso, ed in particolare dagli artt. 173 e 177, che il Consiglio non può conferire ad un organo come la Commissione amministrativa il potere di adottare atti di carattere normativo. Una decisione della Commissione amministrativa, pur potendo fornire un aiuto agli enti previdenziali incaricati di applicare il diritto comunitario in questo campo, non è tale da obbligare detti enti a seguire determinati metodi o ad adottare determinate interpretazioni quando procedono all'applicazione delle norme comunitarie. La decisione n. 101 della Commissione amministrativa non vincola quindi il Tribunal du travail.
punto 21
È in questo senso che va risolta la questione sollevata dal Tribunal du travail di Bruxelles.
punto 22
È tuttavia necessario aggiungere alcune considerazioni che potrebbero essere utili ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi al giudice proponente.
punto 23
Risulta dagli atti della causa che l'inabilità al lavoro che ha dato luogo alle presentazioni di cui trattasi è sopravvenuta anteriormente al 1o gennaio 1973, data di entrata in vigore dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72. Cionondimeno, le parti nella causa principale ed il giudice a quo, nonché la Commissione, la quale ha presentato osservazioni alla Corte, sembrano del parere che le disposizioni di tali regolamenti dovessero applicarsi nel caso di specie. La Corte ritiene che, qualora il lavoratore non abbia chiesto l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, vadano applicate nella fattispecie quelle del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 (GU n. 30, pag. 561). Occorre tuttavia osservare a questo proposito che, quale che sia il regime da applicarsi, le conseguenze non sarebbero diverse per la soluzione della controversia.
punto 24
Occorre sottolineare che l'applicazione delle disposizioni nazionali anticumulo risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, in base a cui una disposizione del regolamento di base che abbia la conseguenza di privare il lavoratore migrante di una parte dei vantaggi spettantigli in base al diritto di un solo Stato membro non è conforme allo scopo dell'art. 51 del Trattato. Con tale giurisprudenza, la Corte ha affermato che, qualora l'attribuzione della pensione nazionale integrale, insieme all'applicazione delle norme nazionali anticumulo, risulti più favorevole al lavoratore del sistema di cumulo e ripartizione proporzionale contemplato dalla normativa comunitaria, il diritto nazionale si applica integralmente. Per quanto tale giurisprudenza possa comportare la riduzione della somma delle prestazioni attribuite al lavoratore in forza del diritto di più Stati membri, essa si basa sul concetto che il lavoratore deve percepire almeno la pensione integrale più favorevole spettantegli in base al diritto di un solo Stato membro.
punto 25
Di conseguenza, qualora ad un lavoratore venga attribuita una pensione completa in forza delle sole leggi nazionali di uno Stato membro e, in base alla normativa comunitaria, gli venga del pari liquidata in un altro Stato membro una pensione il cui importo va dedotto dalla pensione completa liquidata dall'ente competente del primo Stato membro, è incompatibile con l'art. 51 del Trattato un'applicazione di dette leggi che consenta che, per un periodo determinato, la ripetizione da parte dell'ente competente del primo Stato membro di anticipi versati al beneficiario superi l'importo della pensione o degli arretrati di pensione trasferito a detto ente dall'ente previdenziale del secondo Stato membro e convertito in moneta nazionale del primo Stato membro alla data del trasferimento.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 26
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei riguardi delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Bruxelles con ordinanza 6 marzo 1980, dichiara:
1o Una decisione della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la previdenza sociale dei lavoratori migranti, pur potendo fornire un aiuto agli enti previdenziali incaricati di applicare il diritto comunitario in questo campo, non è tale da obbligare detti enti a seguire determinati metodi o ad adottare determinate interpretazioni quando procedono all'applicazione delle norme comunitarie. La decisione n. 101 della Commissione amministrativa non vincola quindi i giudici nazionali.
2o Qualora ad un lavoratore venga attribuita una pensione completa in forza delle sole leggi nazionali di uno Stato membro e, in base alla normativa comunitaria, gli venga del pari liquidata in un altro Stato membro una pensione il cui importo va dedotto dalla pensione completa liquidata dall'ente competente del primo Stato membro, è incompatibile con l'art. 51 del Trattato una applicazione di dette leggi che consenta che, per un periodo determinato, la ripetizione da parte dell'ente competente del primo Stato membro di anticipi versati al beneficiario superi l'importo della pensione o degli arretrati di pensione trasferito a detto ente dall'ente previdenziale del secondo Stato membro e convertito in moneta nazionale del primo Stato membro alla data del trasferimento.
Firme
Koopmans
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 maggio 1981.
Per il cancelliere
J.A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans