diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 15/07/1976 (Rv. 381532 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DI NATURA ASSISTENZIALE - PORTATA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGIDO CRITERIO PROPORZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381532-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DI NATURA ASSISTENZIALE - PORTATA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGIDO CRITERIO PROPORZIONALE - ESCLUSIONE.*

L'entita dell'assegno di divorzio va determinata in proporzione alle sostanze ed ai redditi del coniuge tenuto a corrisponderlo, facendosi riferimento ai criteri indicati nell'art 5 della legge n 898 del 1970. In particolare, il primo di detti criteri (quello, cioe, di natura assistenziale) va inteso nel senso che, attraverso la considerazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi, debba ristabilirsi un certo equilibrio, tutelando quel coniuge la cui situazione, a seguito del divorzio, abbia subito un notevole deterioramento rispetto al livello di vita cui il coniuge stesso godeva e su cui poteva contare in costanza di matrimonio. Tale valutazione, demandata all'apprezzamento del giudice del merito, non e vincolata ad un rigido criterio proporzionale, ma deve essere effettuata con riguardo ad una serie di elementi personali e patrimoniali relativi alle condizioni delle parti in causa. (Conf 3603/74, mass n 372118; (Conf 2008/74, mass nn 370270 e 370271).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)