Sez. U, Sentenza n. 2008 del 09/07/1974 (Rv. 370270 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NATURA ALIMENTARE - ESCLUSIONE - FUNZIONE ASSISTENZIALE, RISARCITORIA E COMPENSATIVA - ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - ESAME DI TUTTI GLI INDICATI ELEMENTI - NECESSITA - RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DI ENTRAMBI LE PARTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NATURA ALIMENTARE - ESCLUSIONE - FUNZIONE ASSISTENZIALE, RISARCITORIA E COMPENSATIVA - ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - ESAME DI TUTTI GLI INDICATI ELEMENTI - NECESSITA - RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DI ENTRAMBI LE PARTI.*
L'assegno di divorzio non ha natura alimentare, ma ha natura composita: con funzione assistenziale (in quanto, attraverso la considerazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, tutela quello la cui situazione patrimoniale si sia deteriorata per effetto dello scioglimento del matrimonio), risarcitoria (in quanto, avendo riguardo alle ragioni della decisione, attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alla responsabilita per il fallimento del matrimonio) e compensativa (in quanto, mediante il riferimento al contributo dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, e diretto a compensare l'impegno personale e gli apporti economici prestati in vista del benessere della famiglia). Gli elementi su indicati operano sia come criteri di attribuzione sia come parametri di Determinazione e vanno tutti esaminati, con riguardo alla posizione di entrambe le parti. (V 1194'74; 263'74).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)