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Sez. 1, Sentenza n. 3721 del 26/03/1992 (Rv. 476446 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) | Immobili appartenenti ad enti pubblici e privati che esercitino attività diverse dalle commerciali - Esenzione totale dall'INVIM decennale prevista dall'art. 25 del d.p.r. n. 643 del 1972 - Riferimento ai soli immobili destinati all'esercizio delle attività istituzionali degli enti - Utilizzazione solo indiretta - Riduzione del 50 per cento dell'imposta - Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476446-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici)

L'esenzione totale dall'INVIM decennale, prevista, dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e successive modificazioni, per gli immobili appartenenti ad enti pubblici e privati che esercitino attività diverse da quelle commerciali, riguarda i soli immobili utilizzati in modo immediato e diretto per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti medesimi, mentre, in difetto di tale requisito ed in presenza di una destinazione soltanto indiretta a siffatta finalità opera il più modesto beneficio della riduzione dell'imposta al cinquanta per cento, senza che ciò violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)