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Sez. 1, Sentenza n. 9903 del 23/11/1994 (Rv. 488774 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | I.N.V.I.M. decennale - Immobili appartenenti ad Enti non esercenti impresa commerciale - Esenzione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488774-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

L'esenzione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili decennale per gli immobili appartenenti ad Enti non esercenti in via esclusiva o principale impresa commerciale, ove si tratti di beni destinati alle attività istituzionali degli Enti stessi, secondo la previsione dell'art.25, secondo comma. lettera c) D.P.R. 26 ottobre 1972 n.643 (come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 694), postula che tale destinazione sia immediata e diretta, e, pertanto, l'esenzione non riguarda gli immobili attraverso i quali quegli Enti traggono le risorse finanziarie occorrenti ai propri scopi istituzionali (salva restando, in questa ipotesi, la riduzione dell'imposta contemplata dal citato articolo, quinto comma, lettera a).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)