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Sez. 1, Sentenza n. 1304 del 21/02/1983 (Rv. 426092 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - INFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO - SUFFICIENZA - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL P.M. ALLE UDIENZE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426092-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - INFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO - SUFFICIENZA - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL P.M. ALLE UDIENZE - IRRILEVANZA.*

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, il disposto dalla legge è osservato con la comunicazione degli Atti all'ufficio del P.m., per consentirgli di intervenire in giudizio con un proprio rappresentante e di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, mentre resta irrilevante il mancato Esercizio in concreto dei suoi poteri, come quelli di partecipare alle udienze o di prendere conclusioni. (Conf 1023/82, mass n 418887; (Conf 6660/81, mass n 417519; (Conf 5289/80, mass n 409143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)