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Sez. 1, Sentenza n. 555 del 22/01/1999 (Rv. 522505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Fallimento - Giudizio di dichiarazione tardiva dei crediti - Applicabilità della dimidiazione del termine per ricorrere in Cassazione prevista dall'art. 99 legge fall. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

La dimidiazione del termine per ricorrere in Cassazione, prevista dall'art. 99 legge fall. per i giudizi di opposizione allo stato passivo, non è applicabile ai giudizi di dichiarazione tardiva dei crediti, trattandosi di previsione eccezionale e perciò non estensibile a situazioni processuali diverse da quelle prese in considerazione dal legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)