Sez. 1, Sentenza n. 11789 del 29/10/1992 (Rv. 479229 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - In genere | Fallimento - Giudizio di dichiarazione tardiva dei crediti - Impugnazioni - Termini applicabili.
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Il termine abbreviato di quindici giorni, previsto dall'art. 99, quinto comma, legge fall., per la proposizione dell'appello nei giudizi di opposizione allo stato passivo non è applicabile ai giudizi di dichiarazione tardiva dei crediti (art. 101 legge fall.), i quali sono regolati dalle norme ordinarie del codice di rito, anche con riguardo a termini di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)