Sez. 2, Sentenza n. 4059 del 11/05/1990 (Rv. 467078 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - COPIA FOTOSTATICA DI SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA PARTE CONTRO CUI È PRODOTTA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - COPIA FOTOSTATICA DI SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA PARTE CONTRO CUI È PRODOTTA - CONDIZIONI.*
Dal combinato disposto degli artt. 214, secondo comma, e 215 n. 2 cod. proc. civ. si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede (o di avente causa del suo erede apparente), non dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento. (Conf 2114/78, mass n 391495).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)