Sez. 1, Sentenza n. 2114 del 05/05/1978 (Rv. 391495 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE - COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO PROVENIENTE DALLA CONTROPARTE O DAL SUO AUTORE - DISCONOSCIMENTO - DELLA CONFORMITA ALL'ORIGINALE O DELLA SCRITTURA O SOTTOSCRIZIONE - EFFETTI - DIFFERENZE - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA SCRITTURA PRIVATA IN COPIA FOTOSTATICA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE - COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO PROVENIENTE DALLA CONTROPARTE O DAL SUO AUTORE - DISCONOSCIMENTO - DELLA CONFORMITA ALL'ORIGINALE O DELLA SCRITTURA O SOTTOSCRIZIONE - EFFETTI - DIFFERENZE - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA SCRITTURA PRIVATA IN COPIA FOTOSTATICA - CONDIZIONI.*
La parte contro la quale sia prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento proveniente da lei o dal suo autore puo disconoscere o la sua conformita all'originale ovvero la scrittura o la sottoscrizione. Ciascuno dei due disconoscimenti, pero produce effetti diversi: la contestazione della conformita della copia all'originale, infatti, tendendo esclusivamente ad impedire che alla prima sia riconosciuta la stessa efficacia probatoria del secondo, non preclude alla parte che ha prodotto la copia la utilizzabilita del documento come mezzo di prova; il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilita del documento come mezzo di prova qualora la parte che l'ha prodotto ne chieda la verificazione e la relativa procedura abbia esito sfavorevole per l'istante. Anche la scrittura prodotta in copia fotostatica si ha, percio, per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o se, trattandosi di erede o avente causa del suo autore apparente, non dichiara di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa - in modo formale e specifico - nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)