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Sez. 1, Sentenza n. 6634 del 15/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 204365 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Semilibertà - Condizioni - Prognosi favorevole sul reinserimento sociale del condannato - Necessità - Atteggiamento del condannato rispetto alle pregresse condotte criminose - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204365-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

L'affidamento in prova e la semilibertà possono essere disposti solo quando il Tribunale giunga ad una prognosi positiva sulle possibilità di reinserimento del condannato nella vita sociale, tale prognosi è legittimamente esclusa quando questi, pur mantenendo una condotta carceraria corretta, non sia pervenuto a una revisione critica del proprio passato continuando a sostenere la propria innocenza pur non assumendo alcuna iniziativa processuale per ottenere la revisione del giudizio. Non si richiede con ciò al condannato una confessione postuma, ma un rifiuto netto della pratica criminale quale indispensabile premessa per un giudizio prognostico favorevole sul comportamento futuro in caso di riacquisizione della libertà.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)