Sez. L, Sentenza n. 5154 del 26/05/1999 (Rv. 526729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Violenza morale quale causa di annullabilità delle dimissioni - Requisiti - Modi variabili e non espliciti - Configurabilità - Ruolo di concausa - Ammissibilità - Minaccia, immotivata e strumentale, dell'esercizio di un diritto - Rilevanza - Fattispecie relativa a dimissioni presentate a seguito di trasferimento immotivato e a minaccia di licenziamento per il caso di inottemperanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
La violenza morale esercitabile dal datore di lavoro, che può determinare l'annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, può esprimersi secondo modalità variabili e indefinite, anche non esplicite; può agire anche solo come concausa, ed essere ravvisata nella minaccia dell'esercizio di un diritto, quando la relativa prospettazione sia immotivata e strumentale. (Nella specie, il datore di lavoro aveva disposto, con provvedimento immotivato, il trasferimento entro breve termine di una dipendente in una città lontana rispetto alla corrente sede di servizio e aveva risposto alla contestazione dell'interessata senza fornire chiarimenti e minacciando il licenziamento in caso di mancata ottemperanza; la dipendente aveva quindi comunicato le sue dimissioni, quale scelta compiuta "suo malgrado" ma per lei inevitabile, e poi aveva impugnato in giudizio l'atto risolutivo; la S.C., ha annullato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità di una violenza morale, senza esaminare la possibile valenza coercitrice ed intimidatoria delle circostanze del caso concreto e affermando che le dimissioni rappresentavano un'iniziativa personale della lavoratrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)