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Sez. 5, Sentenza n. 135 del 20/10/2011 Cc. (dep. 09/01/2012) Rv. 252656 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Reimpiego di beni o somme di denaro provenienti da una società in decozione posto in essere prima della dichiarazione di fallimento - Integrazione del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252656-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Non sussiste il "fumus delicti" dell'art. 648 ter cod. pen. qualora la condotta di reimpiego di beni e somme provenienti da una società in decozione sia posta in essere prima della dichiarazione di fallimento, potendo, in tal caso, sussistere la diversa fattispecie di cui all'art. 232, comma terzo, n. 2 l. fall. (ricettazione fallimentare); mentre ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. è necessario che la detta condotta di reimpiego sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 ter, Legge Falliment. art. 232 com. 3 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)