Sez. 4, Sentenza n. 6534 del 23/03/2000 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 216733 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Ricezione di denaro di provenienza delittuosa - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego in attività economiche o finanziarie - Distinzione - Elemento soggettivo - Rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. - Configurabilità - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648. (Sulla base di tali argomentazioni la suprema Corte ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648 ter).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)