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Sez. 6 - , Sentenza n. 53174 del 27/09/2018 Ud. (dep. 27/11/2018) Rv. 274614 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che riferiscono su attività d’indagine svolte nello stesso contesto da altri investigatori – Divieto di cui all’art. 195 cod. proc. pen. – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274614-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria su circostanze apprese da un carrozziere, nominato, in quella specifica vicenda, ausiliario di polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)