Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2525 del 21/02/2012 (Rv. 621827 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO | Querela di falso proposta al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace - Sentenza unitaria del tribunale sul falso e sul gravame - Ammissibilità - Conseguenze - Autonomia dei mezzi di impugnazione - Appello avverso la statuizione sulla querela di falso e ricorso per cassazione avverso la statuizione sul merito - Necessità.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO
Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, come giudice di primo grado sulla questione di falso e come giudice di secondo grado sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)