Sez. 2 - , Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020 (Rv. 657797 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Querela di falso proposta al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace - Sentenza unitaria del tribunale sul falso e sul gravame - Ammissibilità - Conseguenze in tema di impugnazione dei relativi capi dell'unica sentenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull'appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)