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Sez. 2, Sentenza n. 3625 del 13/04/1999 (Rv. 525282 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso in via incidentale davanti al tribunale in grado d'appello - Impugnazione - ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525282-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d'appello e venga emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d'appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione; pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)