Sez. 2, Sentenza n. 3625 del 13/04/1999 (Rv. 525282 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso in via incidentale davanti al tribunale in grado d'appello - Impugnazione - ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
Qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d'appello e venga emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d'appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione; pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)