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Sez. 1, Sentenza n. 345 del 04/02/1969 (Rv. 338347 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338347-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - CESSIONE DI CREDITO PRO SOLVENDO - ESCLUSIONE.*

La preclusione dell'Azione revocatoria fallimentare dopo che l'ammissione al passivo del credito sia divenuta definitiva puo affermarsi in tutti quei casi nei quali l'Azione stessa, incidendo direttamente sull'atto dal quale il credito ammesso deriva, si riflette sulla formazione della massa passiva e, quindi, interferisce direttamente sulla verifica dei crediti ammessi va, invece, negata nell'ipotesi in cui i suoi effetti, anche se non limitati alla reintegrazione dell'attivo, non importano comunque esclusione in tutto o in parte del credito ammesso e non incidono, quindi, sul provvedimento di ammissione. La preclusione, pertanto, non opera rispetto alla revocatoria di un atto di cessione pro solvendo di un credito che, non potendo esser fatto valere verso il fallimento se non previa escussione dell'obbligato principale (arg. Ex art. 1267 cod. civ.), sia stato ammesso al passivo condizionatamente alla sua mancata realizzazione (nei confronti del debitore ceduto). In siffatta ipotesi, invero, il verificarsi di tale condizione sospensiva negativa, anche se determinato dalla dichiarata inefficacia della cessione, non incide sulla posizione creditoria fallimentare quale risulta consacrata nello stato passivo approvato e divenuto definitivo. (V. 1338-66, massima n. 322661).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1267, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)