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Sez. 1, Sentenza n. 3026 del 29/10/1971 (Rv. 354321 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - AMMISSIONE AL PASSIVO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354321-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - AMMISSIONE AL PASSIVO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI - LIMITI.*

La preclusione dell'Azione revocatoria fallimentare, dopo che l'ammissione al passivo del credito sia divenuta definitiva puo affermarsi in tutti quei casi nei quali l'Azione stessa, incidendo direttamente sull'atto dal quale il credito ammesso deriva, si riflette sulla formazione della massa passiva e, quindi, interferisce direttamente sulla verifica dei crediti ammessi; va, invece, negata nell'ipotesi in cui i suoi effetti, anche se non limitati alla reintegrazione dell'attivo non importano comunque esclusione in tutto o in parte del credito ammesso e non incidono, quindi, sul provvedimento di ammissione. (nella specie e stato negato che sussistesse preclusione all'Azione revocatoria intentata dal curatore fallimentare per il recupero di una somma che un creditore del fallimento - insinuatosi per l'intero suo credito prima del reperimento dei documenti comprovanti il versamento della somma medesima - aveva precedentemente incassato a parziale soddisfacimento del suo avere). (V 345'69; mass n 338347).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)