Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 25/05/1966 (Rv. 322661 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DI UN CREDITO DERIVANTE DA NEGOZIO GIURIDICO - EFFETTI - CONTESTAZIONE DELLA VALIDITA DEL NEGOZIO E SUA REVOCABILITA - PRECLUSIONE - REVOCATORIA DEI PAGAMENTI PARZIALI ANTERIORI AL FALLIMENTO - AMMISSIBILITA - NECESSITA DI RISERVA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DI UN CREDITO DERIVANTE DA NEGOZIO GIURIDICO - EFFETTI - CONTESTAZIONE DELLA VALIDITA DEL NEGOZIO E SUA REVOCABILITA - PRECLUSIONE - REVOCATORIA DEI PAGAMENTI PARZIALI ANTERIORI AL FALLIMENTO - AMMISSIBILITA - NECESSITA DI RISERVA - ESCLUSIONE.*
La pronunzia del giudice delegato ammissiva di un credito al passivo del fallimento si estende necessariamente al titolo da cui il credito deriva, alla sua validita ed alla sua efficacia nei confronti dei creditori; onde l'ammissione del credito preclude ogni Azione (anche revocatoria) diretta a contestare il negozio da cui il credito deriva. Tuttavia, l'irrevocabilita del negozio che consegua alla definitiva ammissione del residuo credito, non preclude l'Azione revocatoria dei pagamenti parziali anteriori eseguiti dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, poiche tali pagamenti costituiscono Atti del tutto autonomi rispetto al negozio da cui il credito deriva. Non sussiste un Onere del curatore di fare, prima che lo stato passivo del fallimento sia approvato, espressa riserva di impugnare con Azione revocatoria i pagamenti anteriori o addirittura di proporre detta Azione. (Cfr 2925/60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)