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Sez. L, Sentenza n. 5889 del 11/10/1983 (Rv. 430733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIA IN TEMA DI PENSIONE PER INVALIDITÀ - OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DEL CTU - NULLITÀ - COMPARIZIONE PERSONALE DELL'ASSICURATO DINANZI AL CTU PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI RELATIVI - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIA IN TEMA DI PENSIONE PER INVALIDITÀ - OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DEL CTU - NULLITÀ - COMPARIZIONE PERSONALE DELL'ASSICURATO DINANZI AL CTU PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI RELATIVI - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

Nei procedimenti relativi a controversia previdenziali in tema di pensione per Invalidità, la comparizione personale dello assicurato dinanzi al consulente tecnico, autorizzato dal giudice a compiere le indagini da sè solo, se rende materialmente possibile il compimento degli accertamenti medico-legali, che hanno, per l'appunto, ad oggetto, le condizioni sanitarie dello stesso assicurato, non è idonea di per sè a garantire, in difetto della comunicazione al procuratore o dell'intervento di quest'ultimo, il rispetto del principio del contraddittorio, che le norme degli artt. 194 cod. proc. civ. e 90 disp. Att. Stesso codice, applicabili anche nel rito del lavoro, intendono assicurare in quel particolare momento processuale in cui hanno inizio le operazioni del consulente tecnico; invero, la parte comparsa di persona dinanzi al consulente rimane coinvolta direttamente nelle operazioni peritali come soggetto passivo delle indagini ed è, pertanto, in condizioni che, in via generale, non le consentono, di svolgere un'attività di immediato e diretto controllo sull'operato dell'ausiliare del giudice. (Conf 5248/82, mass n 423064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)