Sez. L, Sentenza n. 6612 del 30/07/1987 (Rv. 454839 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - AVVISO DELLA DATA D'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - CONSEGUENZE - CONVOCAZIONI DELL'ASSICURATO PRESENTE IN GIUDIZIO CON IL MINISTERO DEL DIFENSORE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DENUNCIATA - INSUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - AVVISO DELLA DATA D'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - CONSEGUENZE - CONVOCAZIONI DELL'ASSICURATO PRESENTE IN GIUDIZIO CON IL MINISTERO DEL DIFENSORE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DENUNCIATA - INSUFFICIENZA.*
La nullità della consulenza tecnica avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno della malattia professionale dell'assicurato, ove al difensore di questo non sia stato dato avviso della data d'inizio delle operazioni peritali, non può essere esclusa sul rilievo, ai sensi del terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., che la convocazione dell'assicurato è comunque sufficiente a porre la parte a conoscenza dell'atto ed in grado di svolgere le proprie attività difensive. Infatti, quando la parte sta in giudizio con il ministero del difensore, è in relazione a quest'ultimo che deve essere valutata l'effettiva possibilità, nonostante l'omissione dei prescritti avvisi, di assistere alle indagini, mentre alle comunicazioni o notificazioni dovute al medesimo non può essere equiparata la conoscenza che la parte personalmente abbia dell'atto o dell'operazione di cui avrebbe dovuto essere informato il difensore, atteso che proprio il difetto delle necessarie cognizioni tecniche può impedire alla parte di valutare il significato o la Rilevanza processuale dell'atto o dell'operazione, ai fini dell'Esercizio del diritto di difesa, e la stessa necessità di renderne edotto il proprio difensore. (V 7173/86, mass n 449244; (V 5889/83, mass n 430732; (V 5889/83, mass n 430733).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)