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Sez. L, Sentenza n. 7173 del 03/12/1986 (Rv. 449244 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - COMUNICAZIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - ALLA PARTE - IDENTIFICAZIONE DI QUEST'ULTIMA CON LA PERSONA DEL DIFENSORE - AMMISSIBILITÀ - CON LA PERSONA DELLO ASSICURATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449244-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - COMUNICAZIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - ALLA PARTE - IDENTIFICAZIONE DI QUEST'ULTIMA CON LA PERSONA DEL DIFENSORE - AMMISSIBILITÀ - CON LA PERSONA DELLO ASSICURATO - ESCLUSIONE.*

Nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento della pensione d'Invalidità, la parte, cui ex art. 90 disp. Att. E trans. Cod. proc. civ., deve essere data comunicazione, a cura del consulente tecnico d'ufficio, della data, dell'ora e del luogo d'inizio delle operazioni peritali, a pena di nullità della consulenza (ove dall'omissione di tale adempimento sia derivata la violazione delle garanzie difensive), S'identifica con la persona del difensore, ai sensi del secondo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., e non già con la persona dell'assicurato, semplice oggetto passivo dell'accertamento da compiere, senza che possa rilevare l'eventualità che al tempestivo avviso al proprio difensore possa provvedere lo stesso assicurato. (V 1483/71, mass n 351804; (V 2227/69, mass n 341587; (Conf 5889/83, mass n 430733; (Conf 5248/82, mass n 423064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)