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Sez. 2, Sentenza n. 5133 del 27/02/2008 (Rv. 601827 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE | Accessione c.d. invertita - Applicabilità dell'art. 938 cod. civ. all'edificazione avvenuta al di sotto del suolo altrui - Esclusione - Buona fede - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601827-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE

L'applicabilità della disposizione dell'art. 938 cod. civ. in tema di c.d. accessione invertita - per la quale si esige la buona fede dell'occupante, intesa come ragionevole convincimento di costruire sul proprio suolo, di per sé non dimostrata dalla mancata opposizione del vicino - richiede che si tratti di occupazione orizzontale del suolo, mentre rimane esclusa in caso di edificazione verticale, avvenuta nel sottosuolo altrui, ipotesi esclusa dalla previsione legislativa (nella specie, la S.C. ha escluso - confermando la sentenza di merito - che potesse applicarsi l'art. 938 cod. civ. in riferimento alla costruzione di un tunnel, posto nel sottosuolo di proprietà del vicino, finalizzato a mettere in comunicazione due parti del medesimo fondo di proprietà dell'occupante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)