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Sez. 2, Sentenza n. 4774 del 04/03/2005 (Rv. 579758 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE | Nozione - Condizioni - Termine ed ultimazione della costruzione - Distinzione - Rilevanza - Esclusione - Presunzione di buona fede - Inapplicabilità - Fondamento - Prova - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579758-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE

In tema di accessione invertita, la buona fede richiesta dall'art. 938 cod.civ., che consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione, deve sussistere fino al completamento della costruzione, non operando la norma citata alcuna distinzione fra l'inizio e il termine delle opere; inoltre, la buona fede non può essere presunta, ma deve essere dimostrata - al pari dei requisiti oggettivi della complessa fattispecie - dallo stesso costruttore, che, in deroga al principio generale dell'accessione ("superficies solo cedit"), voglia conseguire il trasferimento della proprietà, essendo al riguardo irrilevante la mancata opposizione entro tre mesi da parte del confinante. (Nella specie, è stata esclusa la buona fede dei ricorrenti, che nell'occupare la porzione del terreno confinante, avevano costruito nonostante che il confine tra i fondi, essendo delimitato da una scarpata, fosse facilmente riscontrabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)