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Sez. 2, Sentenza n. 10784 del 15/12/1994 (Rv. 489240 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE | Nozione - Onere probatorio - Mancata opposizione del confinante alla costruzione su porzione del proprio fondo - Dimostrazione della buona fede dell'occupante - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489240-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE

Nella fattispecie costitutiva dell'accessione invertita prevista dall'art. 938 cod. civ. sono distinti i requisiti della buona fede del soggetto che, sconfinando dal proprio terreno, costruisce su una porzione del fondo attiguo, e quello della mancata opposizione entro tre mesi del confinante. Quindi la mancata opposizione di quest'ultimo non vale a dimostrare lo stato soggettivo di buona fede (ragionevole convincimento di avere diritto sulla porzione occupata e quindi di non commettere usurpazione) del soggetto che ha eseguito la costruzione, stato soggettivo che richiede una positiva dimostrazione da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)