Sez. 1, Sentenza n. 5995 del 15/11/1996 Cc. (dep. 17/01/1997) Rv. 206516 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado da parte del giudice d'appello - Ritenuta insussistenza della nullità da parte del giudice di primo grado - Configurabilità di conflitto - Esclusione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI
Qualora il giudice d'appello, ritenendo che nel giudizio di primo grado si sia verificata una nullità assoluta, annulli detto giudizio e la relativa sentenza, disponendo la restituzione degli atti al giudice di primo grado, non può configurarsi, neppure come "caso analogo", una situazione di conflitto fra detto ultimo giudice, il quale sostenga l'insussistenza della rilevata nullità, ed il giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)