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Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 20/03/1996 Cc. (dep. 17/05/1996) Rv. 204620 - 01

Competenza - Conflitti - Casi | Giudice di primo grado - Declaratoria di nullità in appello - Possibilità di conflitto - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204620-01

Competenza - Conflitti - Casi

Il giudice di primo grado cui siano stati trasmessi gli atti a seguito di declaratoria da parte del giudice di appello di nullità della sentenza non può, nel caso in cui dissenta da siffatta decisione, elevare conflitto. Deve infatti escludersi l'applicazione del regime dei conflitti per le dichiarazioni di nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado da parte del giudice di appello, l'unico rimedio per ovviare ad un possibile errore di quest'ultimo essendo ravvisabile nel necessario ricorso per cassazione, in mancanza del quale si forma il giudicato con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il suo giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)