Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244108 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - Trasmissione degli atti al Tribunale per nuovo giudizio - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di annullamento - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al Tribunale per il nuovo giudizio. (Fattispecie in cui il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza di annullamento di una sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato, in cui la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto illegittimo il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale, formulata dal difensore dell'imputato nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)