Sez. 1, Sentenza n. 3486 del 22/10/1975 (Rv. 377653 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DECADENZA E REVOCA - CESSAZIONE EX LEGE (DPR DEL 1972 N 649) - COMUNI - SUCCESSORI EX LEGE DEGLI APPALTATORI - RISCOSSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SPESE GIUDIZIALI - ONERE - SUCCESSIONE DEI COMUNI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - DECADENZA E REVOCA - CESSAZIONE EX LEGE (DPR DEL 1972 N 649) - COMUNI - SUCCESSORI EX LEGE DEGLI APPALTATORI - RISCOSSIONE - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SPESE GIUDIZIALI - ONERE - SUCCESSIONE DEI COMUNI.*
A seguito della cessazione dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo, disposta dal DPR 26 ottobre 1972 n 649, i comuni devono ritenersi sostituiti, quali successori 'ex legè, agli appaltatori, in tutti i procedimenti in corso, per il pagamento di dette imposte compreso il giudizio di Cassazione; detta sostituzione opera anche con riguardo all'Onere delle spese processuali. (V 74/74, mass n 367602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 649 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 649 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)