Sez. 1, Sentenza n. 1229 del 01/04/1977 (Rv. 384913 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN CORSO ALLA DATA DELL'1 GENNAIO 1973 - SUCCESSIONE DEL COMUNE ALLA SOCIETA APPALTATRICE DELLA RISCOSSIONE - AUTOMATICA INTERRUZIONE DEI PROCESSI - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICA DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN CORSO ALLA DATA DELL'1 GENNAIO 1973 - SUCCESSIONE DEL COMUNE ALLA SOCIETA APPALTATRICE DELLA RISCOSSIONE - AUTOMATICA INTERRUZIONE DEI PROCESSI - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICA DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di imposte di consumo, l'art 2 del DPR 26 ottobre 1972 n 649, che stabilisce il subentrare ope legis del comune, nelle controversie in corso alla data dell'1 gennaio 1973, non produce l'automatica interruzione dei processi promossi da o nei confronti della societa appaltatrice della riscossione delle imposte, la quale sia costituita in giudizio, essendo a tal fine necessario, a norma dell'art 300 cod proc civ, che il procuratore della parte medesima dichiari o notifichi l'evento interruttivo. In difetto di detta dichiarazione o notificazione ed in Mancanza di Costituzione in giudizio del comune subentrante, il processo validamente prosegue fra le parti originarie, mentre il comune assume la veste di successore a titolo particolare nel rapporto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 111 cod proc civ. (V 2564/76, mass n 381361; (V 3486/75, mass n 377653; (V 74/74, mass n 367602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 649 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 649 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)