Sez. L, Sentenza n. 6938 del 07/05/2003 (Rv. 562722 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione di un capo della sentenza di merito - Estensione alla statuizione relativa alle spese processuali - Conseguenza - Decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - Liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
In forza del cd. effetto espansivo, la cassazione anche parziale della sentenza si estende e quindi travolge la statuizione sulle spese e allorquando la Corte cassi e decida nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essa stessa provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)